Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i servizi Elettorali - con circolare n. 65/2026 ha comunicato che, come è noto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 235 del 9 ottobre 2026, è stata pubblicata la legge n. 180/2026 recante «Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».
L'articolo 8 della citata legge disciplina, a regime, il voto degli elettori fuori sede in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dell’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, dei referendum di cui agli articoli 75 e 138 della Costituzione.
Non si applica alle elezioni amministrative e regionali.
Requisito necessario e comune a tutte le categorie è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l'elettore è iscritto.
CHI PUÓ VOTARE FUORI SEDE
− gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi (art. 8, co. 2 e 3);
− gli elettori che, per documentati motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 4);
− gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, primo periodo);
− gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti (art. 8, co. 5, secondo periodo).
L'iscrizione nell'elenco ha durata annuale: l'elettore che intende votare fuori sede anche nell'anno successivo deve presentare una nuova domanda nei termini.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:
- Studio o lavoro la domanda va presentata entro il 31 dicembre di ciascun anno per poter votare nelle consultazioni dell'anno successivo.
- Studio o lavoro (dopo il 31 dicembre): entro 30 giorni dal momento in cui maturano i requisiti, e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la votazione.
- Motivi di cura e caregiver: sempre non oltre il 45° giorno antecedente la votazione
COME FARE DOMANDA E COSA ALLEGARE
La richiesta va presentata al
Comune di temporaneo domicilio di persona o tramite strumenti telematici, indicando l'indirizzo del domicilio e un indirizzo email. Il modello editabile è scaricabile dal sito istituzionale del
Ministero dell'Interno o di seguito.
I documenti da allegare obbligatoriamente sono:
- Copia di un documento di riconoscimento valido.
- Certificazione o documentazione che attesti la condizione di fuori sede (es. certificato di iscrizione all'università, contratto di lavoro, attestazione della struttura sanitaria). Tale condizione può anche essere provata tramite autodichiarazione.
COME E DOVE SI VOTA
Il Comune di temporaneo domicilio assegnerà l'elettore a una sezione elettorale ordinaria vicina al domicilio.
Entro il 10° giorno antecedente il voto, il Comune rilascerà all'elettore un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo del seggio.
I fuori sede voteranno per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio. Per votare al seggio sarà necessario presentare:
- Un documento di riconoscimento valido
- L'attestazione di ammissione al voto ricevuta dal Comune
- La propria tessera elettorale personale