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Istanza rateizzazione IMU

Dettagli del documento

Il nuovo Regolamento delle Entrate, approvato con Deliberazione C.C. n. 3 del 25 maggio 2020, offre ai debitori dell’ente, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la possibilità di chiedere pagamenti rateizzati dell'IMU.

Tipo documento:
  • Modulistica

Ufficio responsabile

Ufficio Tributi - Gestione delle Entrate Tributarie

L'Ufficio Tributi è responsabile della gestione e dell'incasso delle entrate tributarie, come le tasse e le imposte, necessarie per finanziare i servizi e le attività del comune.

Municipio di Rocca di Mezzo

Via dell'Oratorio, 1

Comune di Rocca di Mezzo, 67048

Responsabili:

Formati Disponibili

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Licenza di Distribuzione

Licenza Aperta

Ulteriori informazioni

Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo su specifica domanda dell’interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019:

  1. a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell’intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l’onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l’Agente nazionale della riscossione;
  2. b) l’Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.
  3. c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
  • da 100,00 a 500,00 euro: fino a quattro rate mensili;
  • da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
  • da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
  • da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
  • oltre 20.000: da trentasette a settantadue rate mensili, da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo”.

“Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi”.

“In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell’ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell’impresa. A tal fine si possono considerare i criteri fissati per l’Agente nazionale della riscossione (ADER)”.

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

Per importi rilevanti, almeno pari a 20.000,00 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell’importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l’istanza non può essere accolta. Sull’importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all’art. 1284 del codice civile, a decorrere dall’ultima scadenza ordinaria utile, maggiorata di un punto percentuale.”

“Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell’ultimo giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustifichino il ricorso. In tal caso la regola di decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.”

“L’accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all’indirizzo indicato nell’istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l’istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

Riferimenti normativi

Art. 39 Titolo VIII (dilazione - rimborso - compensazione – sanzioni) del REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 27.05.2020.